Il Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, con la recente sentenza n. 274/2021 del 19/11/2021 ha condannato l’Agenzia di Tutela della Salute al pagamento della terapia domiciliare di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico sulla base del principio di efficacia ed appropriatezza della terapia.
Il fatto
I genitori di un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico, dopo aver ottenuto una pronuncia positiva in via cautelare, si rivolgevano al Tribunale di Pavia per richiedere la condanna dell’ATS al pagamento della terapia domiciliare ABA in favore del figlio minore somministrata da parte dei professionisti, che già seguivano il bambino, per 20 ore settimanali per una durata di almeno 48 mesi.
Si costituiva in giudizio l’ATS sostenendo che il modello terapeutico ABA non fosse l’unica terapia esistente ma che ne sussistevano ulteriori di comprovata evidenza scientifica con efficacia comparabile a detto metodo, come quelle offerte dalla Asl tramite il centro convenzionato.
Il giudice disponeva CTU medico legale.
All’esito dell’istruttoria emetteva la sentenza di condanna che merita rilievo per i principi di diritto enunciati in tema di tutela del diritto alla salute.
DIRITTO
Da un punto di vista strettamente giuridico la Costituzione garantisce il diritto alla salute che si concretizza nell’accesso all’assistenza sanitaria generale e specialistica, qualificato come fondamentale.
Nell’applicazione concreta delle norme di diritto positivo la sentenza del Tribunale di Pavia richiama espressamente le pronunce della Cassazione n. 11541/2011 e n. 24033/2013 ponendo l’accento sul principio secondo cui il diritto alla salute non può essere sacrificato o compromesso dalla discrezionalità amministrativa.
Inoltre, il Giudice, citando il Decreto legislativo n. 502/92 (articolo 1, comma 7), specifica che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni sanitarie che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, sia individuale che collettivo, in relazione alle risorse impiegate.
In particolare dunque sono poste a carico del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni sanitarie che, sulla base delle sperimentazioni cliniche, apportano significativi benefici di salute a fronte delle disponibilità utilizzate.
I benefici sono valutati anche in relazione al principio di efficacia ed appropriatezza della terapia le cui coordinate sono state chiarite anche dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 7279 del 10 aprile 2015, in cui è stato puntualizzato che le evidenze scientifiche possono assumere rilievo quando sia provata l’inefficacia della cura e non quando sia solo dubbia.
In parole semplici la Corte di Cassazione afferma che l’efficacia di una terapia non può essere esclusa quando vi sia il dubbio sulla sua efficacia ma unicamente quando sia scientificamente provato che essa è inefficace.
APPLICAZIONE NEL CASO DI SPECIE
genitori, a sostegno della loro richiesta, documentavano con referti medici un’evoluzione positiva dello stato di salute del bambino a seguito dell’intervento della terapia ABA, con raccomandazione da parte del neuropsichiatra infantile di proseguire il trattamento in atto, non prescrivendo un metodo sanitario alternativo.
Nella disamina del caso il Giudice del Tribunale di Pavia, sulla base della documentazione prodotta, riteneva la terapia conforme al D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502 in quanto la prestazione sanitaria risultava apportare beneficio al bambino.
A sostegno della propria decisione il Giudice evidenziava anche la linea guida 21, aggiornata nel mese di ottobre 2015, che espressamente prevedeva “Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l’utilizzo del metodo ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico.”
La questione dunque è stata chiarita in senso favorevole alla richiesta dei genitori.
In merito all’intensità settimanale ed alla durata del trattamento terapeutico interveniva il Consulente Tecnico nominato che, confermando la necessità del metodo ABA, riteneva ideonee 5 ore settimanali di terapia domiciliare ABA (prendendo in considerazione le ore di terapia già svolte dal minore in ambito scolastico) da coordinare con la terapia logopedica, con la terapia neuropsicomotoria ed un parent-training per una durata di 24 mesi.
CONCLUSIONE
Il Tribunale di Pavia, in applicazione dei principi di Legge ed in adesione alle pronunce della Corte di Cassazione, considerando:
- la necessaria tutela al diritto alla salute del bambino;
- la limitata discrezionalità dell’amministrazione nell’ambito della tutela del diritto alla salute;
- le evidenze scientifiche, seppur ancora non definitive, che rilevano un beneficio della terapia richiesta dai genitori;
- le linee guida aggiornate al 2015 che consigliano il metodo richiesto per il bambino;
- le risultanze dell’elaborato peritale redatto dal Consulente tecnico;
ha condannato l’Agenzia di Tutela della Salute a sostenere le spese relative all’erogazione del trattamento riabilitativo domiciliare richiesto dai genitori per il minore per 5 ore settimanali per la durata di 24 mesi.